Modello 231


Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (da ora: il Decreto) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”,  ha introdotto, per la prima volta, nell’ambito del nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, anche  privi di personalità giuridica, per i reati posti in essere da coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente che rappresentano, nell’interesse o vantaggio dello stesso.

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede dunque la responsabilità delle persone giuridiche come conseguenza di determinati reati commessi nel  loro  interesse o vantaggio da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell’Ente o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, attribuendo il compito del relativo accertamento al giudice penale di regola nell’ambito dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del reato presupposto.

Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell’ente e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio del proprio ente, da amministratori e/o dipendenti.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l’Ente di non incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato se prova che:

  1. prima della commissione del reato, l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
  3. i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione.